Articolo del 02/01/2007
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Bulgari e rumeni: cittadini neocomunitari
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• DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati Paesi membri dell´Unione Europea e, così come previsto dall´18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia non saranno più sottoposti alla disciplina normativa prevista dal Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 286. Pertanto, i cittadini rumeni e bulgari, già esentati dall´obbligo del visto per soggiorni turistici (fino ad un massimo di 90 giorni) non dovranno munirsi di visto neanche per gli altri motivi di ingresso (lavoro, famiglia, studio). Per l´ingresso di tali cittadini è sufficiente il
possesso di un documento di identità o di un passaporto, in corso di
validità. Il diritto alla libera circolazione è altresì riconosciuto
ai componenti del nucleo familiare del cittadino dell´Unione. • DISCIPLINA DELL´INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI RUMENI E BULGARI I cittadini, rumeni e bulgari dal 1° gennaio
2007, cittadini neo comunitari, possono entrare liberamente in
Italia e potranno, se in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure
competenti, direttamente, o tramite gli uffici postali. • FATTISPECIE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO ITALIANO Dal 1° gennaio gli effetti dei provvedimenti di
espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni e bulgari si
intendono cessati. Si procederà, quindi, alla revoca dei
provvedimenti di espulsione già adottati per violazione della
normativa in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli
disposti dalla Autorità Giudiziaria e per motivi di ordine pubblico
e sicurezza dello stato. In proposito, il Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre u.s. aveva approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale provvedimento prevede, altresì, la possibilità per il Prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino dell´Unione che non soddisfi più le condizioni richieste per l´esercizio del diritto di soggiorno dell´interessato (quali l´esser diventato un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante), mentre il Ministro dell´Interno è competente per l´adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, in relazione a comportamenti che rappresentino una minaccia reale e attuale. • ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO Per quanto riguarda l´accesso al mercato del
lavoro, il Governo (seduta del Consiglio dei ministri del 27 gennaio
2006) , analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell´U.E, ha
deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un
anno, prima di liberalizzare completamente l´accesso al lavoro
subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro
autonomo. Ugualmente è prevista l´apertura immediata per il
lavoro stagionale. |