La sentenza: "Anche al clandestino stipendio e straordinari"
Il giudice del lavoro dà ragione a un cittadino romeno
impiegato irregolarmente in un'azienda agricola del
padovano. La titolare dovrà pagargli 15mila euro di
arretrati
Padova - 25 gennaio 2008 - Un clandestino, per legge, non
può essere assunto, ma chi lo impiega in nero è tenuto
comunque a pagarlo come se fosse un normale lavoratore,
secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Lo ha ribadito qualche giorno fa un giudice del lavoro di
Padova, Gaetano Campo, al termine di una vertenza tra un
cittadino romeno e la titolare di un’impresa agricola di
Montegrotto, un paesino sui colli Euganei.
I fatti risalgono a quando la Romania non faceva ancora
parte dell’Ue e Sorin (il nome è di fantasia) era un
immigrato senza permesso di soggiorno in cerca di lavoro.
Angela B. lo aveva quindi preso nella sua azienda,
ovviamente senza un contratto e a condizioni tutt’altro che
vantaggiose: 2,50 euro all' ora per sette giorni alla
settimana, con più di 12 ore al giorno passate ad accudire
animali, pulire stalle e fare altri lavori agricoli.
Quando Sorin ha perso il posto senza vedersi riconosciuta
nemmeno una buona uscita ha deciso di aprire una vertenza
contro la titolare dell’azienda, chiedendo arretrati,
straordinari, Tfr e quant’altro gli era stato negato quando
lavorava in nero. La sentenza è arrivata dopo due anni,
quando Sorin è ormai un cittadino europeo, ma gli ha dato
ragione: Angela B. dovrà pagargli quasi 15 mila euro.
“Il rapporto di lavoro del lavoratore “clandestino” non
comporta la soppressione dei diritti patrimoniali maturati
in conseguenza dello svolgimento della prestazione
lavorativa” scrive il giudice Campo. Inoltre, la normativa
vigente "riconosce al lavoratore migrante il diritto alla
parità di trattamento con i lavoratori nazionali per quanto
concerne il trattamento retributivo, anche quando la
legislazione in materia di ingresso non sia stata
originariamente rispettata".
A poco serve appellarsi al Testo Unico sull’immigrazione,
che sanziona chi assume stranieri irregolari. “La violazione
di questa norma – si legge nella sentenza - non comporta
l’illiceità del contratto di lavoro stipulato dal lavoratore
privo di permesso di soggiorno, dal momento che quest’ultimo
costituisce un requisito di efficacia e non di validità del
contratto. Tanto è vero che, - nota il giudice - nelle
ipotesi in cui il lavoratore non in regola con le norme sul
soggiorno perda il permesso, non si determina l’automatica
estinzione del rapporto...”