Ecco il nuovo decreto flussi
Sarà operativo solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007"

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ARTICOLO 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le Regionie le Province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale.

ARTICOLO 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia,per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 3.000 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 5.000 cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500 cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000 cittadini senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini; q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

ARTICOLO 3
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 110.900 unità così ripartite: a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; b) 14.200 ingressi per il settore edile; c) 1.000 ingressi per dirigentio personale altamente qualificato; d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci; e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima; f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

ARTICOLO 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 3.000 permessi di soggiorno per studio; b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio; c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394.

ARTICOLO 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino a un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 6
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana; b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati dall'articolo 2: 1) dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona; 2) dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

Art. 8
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale " della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato.

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(2 novembre 2007)