Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel
territorio dello Stato per l'anno 2007"
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ARTICOLO 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel
territorio dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro
una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le
Regionie le Province autonome a cura del ministero della
Solidarietà sociale.
ARTICOLO 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono
ammessi in Italia,per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione
in materia migratoria, così ripartiti: a) 4.500 cittadini
albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 3.000 cittadini
del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 5.000
cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500
cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500
cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000
cittadini senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500
cittadini dello Sri Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini; q)
2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di
riammissione.
ARTICOLO 3
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono
ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'articolo
2, entro una quota di 110.900 unità così ripartite: a)
65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona; b) 14.200 ingressi per il settore
edile; c) 1.000 ingressi per dirigentio personale altamente
qualificato; d) 500 ingressi per conducenti, muniti di
patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della
movimentazione di merci; e) 200 ingressi per il settore
della pesca marittima; f) 30.000 ingressi per i restanti
settori produttivi.
ARTICOLO 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato di: a) 3.000 permessi di soggiorno per
studio; b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio; c)
1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è riservata
una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero che abbiano completato i
programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota,
sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo
23 e dell'articolo 34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394.
ARTICOLO 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è
consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro
autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori,
imprenditori che svolgono attività di interesse per
l'economia italiana, liberi professionisti, soci e
amministratori di società non cooperative, artisti di chiara
fama internazionale e di alta qualificazione professionale
ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse,
sino a un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale
in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 6
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno
2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una
quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e
Venezuela.
Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono: a) per i lavoratori provenienti
dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della
Repubblica italiana; b) per i lavoratori provenienti dai
Paesi diversi da quelli indicati dall'articolo 2: 1) dalle
ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per il settore del
lavoro domestico e di assistenza alla persona; 2) dalle ore
8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti
settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1,
sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica
italiana.
Art. 8
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale " della
Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote
significative non utilizzate, le quote stabilite nel
presente decreto, ferma restando la quota massima di cui
all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla
base delle effettive necessità riscontrate sul mercato.
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(2 novembre 2007)