Roma - 19 gennaio 2008 - La Cassazione
ribadisce che l’omosessuale clandestino non può essere espulso dall’Italia se
nel suo paese d’origine questa sua condizione è perseguita penalmente. Dunque se
un extracomunitario gay riceve un ordine di allontanamento e, nonostante questo,
rimane sul territorio italiano, non è punibile a patto che nello Stato di cui è
cittadino il suo orientamento sessuale sia un reato e non "soltanto la
manifestazione esteriore di impudicizia sessuale".
E' quanto conferma la sentenza n. 2907 depositata oggi dalla prima sezione
penale della Corte Suprema, in relazione al caso di un marocchino che non aveva
rispettato l'ordine di espulsione disposto dal questore dalla provincia di
Modena. Come motivo della sua trasgressione della legge (di norma perseguibile
penalmente), aveva portato avanti la paura di essere perseguitato nel paese
d’origine a causa della sua omosessualità.
Il tribunale del capoluogo l’aveva assolto. Ma la Procura di Bologna è riuscita
a far riaprire il caso tramite un ricorso alla Corte di Cassazione. Quest’ultima
ha ribadito il diritto per un immigrato irregolare omosessuale a rimanere in
Italia se perseguitato nel suo paese. Ma ha accolto il ricorso del procuratore
perché i giudici del tribunale di Modena non avevano adeguatamente dimostrato se
il giovane fosse effettivamente cittadino marocchino e se in Marocco
l'omosessualità è un vero e proprio reato e comporta "il rischio di una grave
persecuzione".
La Corte di Cassazione ha dunque rinviato la sentenza per un nuovo giudizio nel
quale dovranno essere eseguite le verifiche necessarie. Solo in seguito il
tribunale di Bologna potrà decidere se giustificare o meno la violazione del
giovane marocchino che, incurante dell'ordine del questore, è rimasto in Italia.