XVI LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI N. 2041
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)
di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)
con il ministro della difesa(LA RUSSA)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)
con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali(SACCONI)
con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)
con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)
e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008
Presentato il 23 dicembre 2008
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Onorevoli Deputati! - Il Trattato di amicizia, partenariato e
cooperazione tra Italia e Libia è stato firmato a Bengasi il 30 agosto
2008 dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri Silvio
Berlusconi e dal
leader della Rivoluzione, Muammar El Gheddafi, a
coronamento degli sforzi compiuti negli ultimi anni per trovare una
soluzione soddisfacente ai contenziosi storici e per definire un nuovo e
bilanciato partenariato.
L'Italia è stata, negli anni dell'isolamento internazionale della
Libia, il principale
partner di riferimento per Tripoli.
Nonostante ciò, mentre la Libia andava normalizzando i propri rapporti
con i Paesi occidentali, continuavano a pesare sul rapporto bilaterale
italo-libico tutte le problematiche e i contenziosi retaggio del passato
coloniale. Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione
persegue, pertanto, l'obiettivo strategico, per un verso, della chiusura
definitiva del «capitolo del passato», con la soluzione dei contenziosi
bilaterali, e, per l'altro verso, della costruzione di una nuova fase
delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, sulla pari
dignità e su un rapporto paritario e bilanciato.
Tale duplice finalità è affermata esplicitamente nel Preambolo del
Trattato, nel quale si fa anche riferimento al rammarico già espresso
dall'Italia per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della
colonizzazione italiana, alle iniziative già realizzate dal nostro Paese
in attuazione delle precedenti intese, nonché al contributo dato
dall'Italia al superamento dell'embargo nei confronti della Libia.
Sempre nel Preambolo, le due Parti esprimono l'intenzione di fare
del Trattato il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo di un
rapporto bilaterale «speciale e privilegiato», caratterizzato da un
forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri
settori di collaborazione.
Su un piano più generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia
tra i due popoli e il comune patrimonio storico e culturale, le due
Parti riaffermano il loro impegno a operare per il rafforzamento della
pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione
del Mediterraneo. A questo riguardo è fatto anche riferimento, sempre
nel Preambolo, alla partecipazione dell'Italia e della Libia
rispettivamente all'Unione europea e all'Unione africana, nei cui ambiti
le Parti si riconoscono impegnate nella costruzione di forme di
cooperazione e di integrazione in grado di favorire l'affermazione della
pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente.
Oltre al Preambolo, il Trattato si compone di 23 articoli,
suddivisi in tre capi: il primo (articoli 1-7) relativo ai princìpi
generali; il secondo (articoli 8-13) concernente la chiusura del
capitolo del passato e dei contenziosi; il terzo (articoli 14-23)
relativo al nuovo partenariato bilaterale.
Capo I (articoli 1-7). Princìpi generali.
I princìpi generali riguardano: il rispetto della legalità
internazionale, in base al quale le Parti, sottolineando la centralità
delle Nazioni Unite nel sistema delle relazioni internazionali, si
impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi derivanti dai
princìpi e dalle norme del diritto internazionale universalmente
riconosciuti, nonché inerenti al rispetto dell'ordinamento
internazionale, con implicito riferimento alle norme di carattere
pattizio cui sono vincolate (articolo 1); il rispetto dell'uguaglianza
sovrana degli Stati (articolo 2); l'impegno a non ricorrere alla
minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma
incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 3); l'impegno
alla non ingerenza negli affari interni e, nel rispetto dei princìpi
della legalità internazionale, a non usare né concedere l'uso dei propri
territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte
(articolo 4); l'impegno alla soluzione pacifica delle controversie
(articolo 5);
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il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
conformemente alle rispettive legislazioni e agli obiettivi e princìpi
della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei
dritti dell'uomo (articolo 6); l'impegno al dialogo e alla comprensione
tra culture e civiltà, mediante l'adozione di tutte le iniziative che,
ispirate ai princìpi della tolleranza, della coesistenza e del reciproco
rispetto, consentano di disporre di uno spazio culturale comune
(articolo 7).
Capo II (articoli 8-13). Chiusura del capitolo del passato e dei
contenziosi.
L'Italia si impegna a realizzare in Libia «progetti
infrastrutturali base» (articolo 8), che dovranno essere concordati tra
i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di
dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari
americani per venti anni. Le aziende italiane provvederanno alla
realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le
Parti. I fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana mentre la
Libia renderà disponibili i terreni, senza oneri per l'Italia o per le
aziende costruttrici. Queste saranno altresì agevolate dalla Grande
Giamahiria nel reperimento in loco dei materiali necessari e
nell'espletamento di procedure doganali e d'importazione, in esenzione
dalle relative tasse. Parimenti in esenzione dalle tasse saranno i
consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche.
Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti di
cui all'articolo 8 e di stabilire l'arco temporale complessivo, nonché
le cadenze della loro realizzazione, è prevista l'istituzione di una
Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai
rispettivi Stati (articolo 9).
La Commissione mista individuerà, inoltre, indicando tempi e
modalità di affidamento e di esecuzione, importanti opere
infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si
impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese
dirette e a prezzi da concordare tra le Parti. La conclusione e il buon
andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di
un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale e
industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato,
in uno spirito di leale collaborazione. In altri termini, la creazione
di un solido e ampio partenariato economico-industriale è condizione
essenziale per la realizzazione del Trattato nel suo complesso e,
quindi, per il rispetto anche degli impegni assunti dall'Italia.
Alla Commissione mista sono attribuiti compiti di verifica degli
impegni presi, di segnalazione ai Ministeri degli affari esteri dei due
Paesi di eventuali inadempienze e di proposta di soluzioni a livello
tecnico.
L'Italia si impegna, inoltre, a realizzare, per un ammontare di
spesa complessivo che sarà concordato tra i due Paesi, alcune
«iniziative speciali» (articolo 10): la costruzione di 200 unità
abitative; l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie
a un contingente di 100 studenti libici, rinnovabili più volte e che
saranno oggetto di una specifica intesa; un programma di cure presso
istituti italiani a favore di alcune vittime dello scoppio di mine in
Libia; il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari
libici, civili e militari, e ai loro eredi; la restituzione alla Libia
di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca
coloniale.
La definizione delle modalità di esecuzione di tali «iniziative
speciali», e del limite di spesa annua da impegnare per ognuna di esse,
sarà affidata ad appositi Comitati misti.
A fronte degli impegni assunti dall'Italia, la Libia si impegna:
ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che impongono
vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia (articolo
9, paragrafo 2); a concedere, dalla firma del Trattato e senza
limitazioni o restrizioni di sorta, visti di ingesso ai cittadini
italiani espulsi nel 1970 (articolo 11); a sciogliere l'Azienda
libico-italiana (ALI) (articolo 12), che, pur essendo stata
originariamente concepita con finalità opposte, finora si è rivelata nei
fatti un serio
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ostacolo allo sviluppo della presenza economica italiana in Libia (le
nostre aziende sono state costrette a versare contributi obbligatori
all'ALI pari fino al 5 per cento del valore dei contratti acquisiti, con
una evidente discriminazione a danno delle stesse aziende rispetto alla
concorrenza). Tali contributi, già versati, saranno utilizzati per la
costituzione del Fondo sociale, che sarà gestito da un Comitato misto
paritetico per le finalità che erano state previste al punto 4 del
Comunicato congiunto italo-libico del 4 luglio 1998, in particolare per
l'avvio della realizzazione delle «iniziative speciali» relative
all'assegnazione delle borse di studio e al programma di cure di cui al
citato articolo 10 (iniziative queste già previste da precedenti intese
intergovernative e realizzate dall'Italia). Definite le modalità di
gestione dell'ammontare già costituito e le iniziative da finanziare
(oltre a programmi di cura per vittime dello scoppio di mine e a
progetti di formazione universitaria e
post-universitaria, anche
eventuali progetti di bonifica dalle mine e di valorizzazione delle aree
interessate), le Parti considereranno definitivamente esaurito il Fondo
sociale. Il finanziamento da parte italiana per la realizzazione delle
«iniziative speciali» continuerà, quindi, in attuazione delle
disposizioni del Trattato.
La Libia si impegna a raggiungere con uno scambio di lettere una
soluzione dell'annosa questione dei crediti vantati dalle aziende
italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del
negoziato finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui
crediti (articolo 13). Nel medesimo scambio di lettere sarà anche
definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o amministrativa di
aziende italiane nei confronti di enti libici (per un ammontare peraltro
assai limitato rispetto ai crediti vantati dalle stesse aziende).
Sulla base di una ricognizione effettuata nel 2003, su incarico di
entrambi i Governi, dalla banca italo-araba UBAE e dall'ALI, le pretese
creditorie delle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed
enti libici ammontano complessivamente a oltre 620 milioni di euro solo
in conto capitale (non tutti i crediti sono peraltro corredati da
sufficiente documentazione probatoria), mentre i debiti di natura
essenzialmente fiscale e doganale, che solo alcune aziende hanno nei
confronti della Libia, ammonterebbero, complessivamente, a 33 milioni di
euro.
Capo III (articoli 14-23). Nuovo partenariato bilalerale.
L'articolo 14 prevede meccanismi di consultazione politica, con
riunioni annuali a livello di Capi di Governo, definite «Comitato di
partenariato», e di Ministri degli affari esteri, definite «Comitato dei
seguiti». A quest'ultimo spetterà in particolare il compito di seguire
l'attuazione del Trattato, adottando i provvedimenti che si rendessero
necessari. Sono altresì previste, nello stesso articolo, regolari
riunioni tra altri esponenti dei due Governi.
Gli articoli da 15 a 18 prevedono l'impegno delle Parti in favore
di varie forme di collaborazione, ai fini dell'intensificazione della
cooperazione scientifica, culturale, economica e industriale, tra cui la
realizzazione di programmi di formazione e di specializzazione post-universitarie,
nonché lo sviluppo di rapporti tra università e istituti di ricerca e di
formazione delle due Parti (articolo 15); contatti diretti tra enti e
organismi culturali dei due Paesi (agevolando in particolare l'attività
dei rispettivi istituti culturali a Roma e a Tripoli) e l'ulteriore
impulso alla collaborazione nel settore archeologico (articolo 16); la
promozione di progetti di trasferimento di tecnologie, la collaborazione
nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle
costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della
zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura -
relativamente alle quali si prevede la realizzazione di un'intesa
tecnica, già in fase di negoziato - nonché lo sviluppo degli
investimenti diretti e la costituzione di società miste (articolo 17);
il rafforzamento del partenariato nel settore energetico, con
un'attenzione particolare alle energie rinnovabili (articolo 18).
Nell'ambito della cooperazione culturale di cui al citato articolo
16, è in particolare
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prevista una specifica collaborazione archeologica in materia di
restituzione dei reperti e dei manoscritti rinvenuti in Libia in epoca
coloniale, con l'istituzione di un apposito Comitato misto.
All'articolo 19 è prevista l'intensificazione della collaborazione
nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di
stupefacenti e all'immigrazione clandestina, con un richiamo all'Accordo
firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e con un esplicito riferimento alle
successive intese tecniche, tra cui in particolare, per quanto concerne
la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione
firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007, dei quali ci si attende pertanto
una compiuta attuazione da parte libica. Le due Parti promuoveranno la
realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri
libiche, da affidare a società italiane in possesso delle competenze
tecnologiche necessarie. L'Italia si è impegnata a sostenere il 50 per
cento dei costi di realizzazione di tale sistema, mentre per il restante
50 per cento Italia e Libia chiederanno all'Unione europea di farsene
carico, tenuto conto delle intese intervenute tra Tripoli e Bruxelles,
anche su questo aspetto, con la firma di un
Memorandum of
Understanding (MoU) nel luglio 2007. Su un piano più generale, le
due Parti collaboreranno alla definizione di iniziative volte a
prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine
dei flussi migratori.
L'articolo 20 riguarda la collaborazione nel settore della difesa,
prevedendo la finalizzazione di specifici accordi relativi allo scambio
di missioni tecniche e di informazioni militari, nonché lo svolgimento
di manovre congiunte. Le Parti si impegnano, altresì, ad agevolare la
realizzazione di un forte e ampio partenariato industriale nel settore
della difesa e delle industrie militari. È infine previsto, sempre in
tale articolo, l'impegno politico dell'Italia a sostenere nelle
opportune sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per
i propri cittadini vittime dello scoppio di mine e per la riabilitazione
dei territori danneggiati.
L'articolo 21, relativo alla non proliferazione e al disarmo,
tratta di collaborazione politica internazionale. Le Parti si impegnano
infatti, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia, ad
adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona priva di armi di
distruzione di massa.
L'articolo 22 concerne l'intenzione delle Parti di favorire la
collaborazione tra le rispettive Istituzioni parlamentari e gli enti
locali.
L'articolo 23, relativo alle disposizioni finali, ribadisce come
il Trattato, sottoposto a ratifica secondo le rispettive procedure
costituzionali, costituisca, nel rispetto della legalità internazionale,
il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni
bilaterali, in sostituzione del Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e
del Processo verbale delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002. Il
Trattato, che entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti
di ratifica, potrà, come d'uso, essere modificato previo accordo tra le
Parti e le modifiche entreranno a loro volta in vigore alla data di
ricezione della seconda delle due notifiche.
A suggello, infine, della nuova fase nelle relazioni tra Italia e
Libia aperta dal Trattato, nello stesso articolo 23 si prevede che il 30
agosto sia considerato in entrambi i Paesi come «Giornata dell'amicizia
italo-libica». Anche se non espressamente previsto nel Trattato, i
libici si sono, di conseguenza, impegnati a non celebrare più, il 7
ottobre, la cosiddetta «Giornata della vendetta», che ricordava
l'espulsione degli italiani dalla Libia nel 1970.
La firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con
Tripoli segna, in definitiva, un cambiamento «storico» nelle relazioni
bilaterali e se, come riteniamo, da parte libica si vorrà onorare in
buona fede gli impegni assunti, la sua applicazione consentirà di
superare definitivamente i contenziosi bilaterali e di avviare una nuova
fase nel rapporto tra l'Italia e la Libia, caratterizzata dal
rafforzamento della collaborazione in tutti i campi di reciproco
interesse e dalla creazione di un forte partenariato politico ed
economico.