ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
02.04.2010
Non sussiste alcun obbligo per il comune di Torino, o per
altri uffici pubblici, di segnalare alle Autorità competenti la situazione
di irregolarità dei genitori dei minori da iscrivere alla scuola
dell'infanzia. È quanto precisa il prefetto di Torino Paolo Padoin in
seguito alla questione sollevata dall'Assessore alle politiche educative del
comune di Torino, sulla necessità, da parte dei genitori di esibire il
permesso di soggiorno per iscrivere il minore straniero alla scuola per
l'infanzia, con conseguente obbligo di denuncia da parte del Comune dei
bambini iscritti alle scuole materne dei figli di immigrati irregolari o
clandestini.
«Il ministero dell'Interno - precisa il prefetto di Torino - ha concordato
con l'avviso espresso da questa prefettura secondo cui alla luce delle norme
vigenti, ed in particolare dell'articolo 38 del T.U.Immigrazione e
dell'art.45 del D.P.R. 349/99, i minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, hanno
diritto all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado»
Fonte : La
Stampa
Da vedere :
Documento a cura dell'ASGI - I
minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata
in vigore della legge n. 94/2009
Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di
soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi
socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09
a cura della drssa Elena Rozzi, collaboratrice presso il Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino, socia ASGI
Febbraio 2010 - Nell'ambito del Progetto Immigrazione
e Sicurezza la FAQ 6 - Diritto
all'istruzione dei minori stranieri irregolari: prestazioni scolastiche
obbligatorie; servizi socio-educativi.